Legge B&B Sardegna
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22
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CAPO
I
OGGETTO
ARTICOLO 1
OGGETTO
1. La presente
legge, in attuazione
dei principi
stabiliti dalla
Legge 17 maggio
1983, n. 217,
disciplina le
strutture ricettive
non regolamentate
dalla legge regionale
14 maggio 1984,
n. 22 e successive
modifiche ed
integrazioni,
in materia di
aziende ricettive
ed in particolare:
a) case per ferie;
b) ostelli per
la gioventù;
c) esercizi di
affittacamere;
d) case e appartamenti
per vacanze;
e) alloggi turistico-rurali;
f) residence;
g) alberghi diffusi
nei centri storici
di cui alla legge
regionale n.
22 del 1984,
come modificata
dall'articolo
25 della presente
legge.
CAPO II
STRUTTURE RICETTIVE
EXTRA ALBERGHIERE – DEFINIZIONE
E CARATTERISITCHE
ARTICOLO 2
CASE PER FERIE
1.
Sono case per
ferie le
strutture ricettive
attrezzate per
il soggiorno
di persone, gestite
da enti pubblici,
associazioni
o enti operanti
senza scopo di
lucro per il
conseguimento
di finalità sociali,
culturali, assistenziali,
religiose o sportive,
nonché da
enti o aziende
per il soggiorno
dei propri dipendenti
e loro familiari.
2.
Nelle case
per ferie possono
essere ospitati
dipendenti e
relativi familiari
di altre aziende
e assistiti degli
enti di cui al
comma 1; tale
attività può essere
svolta solo sulla
base di apposita
convenzione tra
le aziende che
consentao di
perseguire le
finalità di
cui al comma
1.
3.
Nelle case
per ferie,
oltre
alla prestazione
di servizi ricettivi
essenziali, sono
assicurati i
servizi e l'uso
di attrezzature
che consentano
il perseguimento
delle finalità di
cui al comma
1.
4.
La disciplina
delle case per
ferie si applica
altresì ai
complessi ricettivi
che assumono
la denominazione
di pensionati
universitari,
case della giovane,
case religiose
di ospitalità,
foresterie, centri
di vacanze per
minori e centri
di vacanze per
anziani.
ARTICOLO 3
REQUISITI TECNICI,
EDILIZI ED IGIENICO-SANITARI
DELLE CASE PER
FERIE
1. La superficie
minima delle
camere ad uno
o più letti,
l’altezza
minima dei locali,
la dotazione
dei servizi igienici
e l’accessibilità per
i portatori di
handicap delle
case per ferie
devono essere
previste dai
regolamenti comunali
edilizi e di
igiene.
2. In caso di
mancata previsione
in detti regolamenti
si applicano
le norme previste
per gli esercizi
alberghieri di
cui al R.D. 24
maggio 1920,
n. 1102 e successive
modifiche ed
integrazioni.
3.
Nelle case
per ferie devono
essere garantiti
anche il servizio
telefonico ed
adeguati spazi "comuni".
4.
L’esercizio
dell’attività ricettiva
nelle case per
ferie è soggetto
ad autorizzazione
rilasciata dal
Comune. L’autorizzazione
deve indicare:
a) il titolare
e il gestore,
se diverso dal
titolare;
b) i soggetti
che possono utilizzare
le strutture;
c) il regolamento
interno per l’uso
della struttura;
d) il periodo
di apertura e
di chiusura.
5.
L’autorizzazione
può comprendere
la somministrazione
di cibi e bevande,
limitatamente
alle persone
alloggiate.
ARTICOLO 4
OSTELLI PER LA
GIOVENTU’
1. Sono ostelli
per la gioventù le
strutture ricettive
attrezzate per
il soggiorno
ed il pernottamento
dei giovani e
degli accompagnatori
dei gruppi di
giovani, di proprietà di
enti pubblici,
enti di carattere
morale o religioso
e associazioni,
operanti, senza
scopo di lucro,
nel campo del
turismo sociale
e giovanile per
il conseguimento
di finalità sociali
e culturali.
2.
Gli ostelli
possono essere
gestiti anche
da operatori
privati, previa
convenzione con
l’ente
proprietario.
3.
Negli ostelli
per la gioventù deve
essere garantita,
oltre alla prestazione
dei servizi ricettivi,
anche la disponibilità di
strutture e servizi
che consentano
di perseguire
le finalità di
cui al comma
1.
4. Per i requisiti
tecnici, edilizi
ed igienico sanitari
si fa riferimento
al precedente
articolo 3.
5.
Per quanto
riguarda gli
obblighi amministrativi
si fa riferimento
al comma 4 dell’articolo
3.
ARTICOLO 5
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
1. Sono esercizi
di affittacamere
le strutture
composte da non
più di
sei camere destinate
a clienti, ubicate
in non più di
due appartamenti
ammobiliati in
uno stesso stabile,
nelle quali sono
forniti alloggio
e servizi complementari.
2.
L’attività di
affittacamere
può essere
altresì esercitata
in modo complementare
rispetto all’esercizio
di ristorazione
qualora sia svolta
da uno stesso
titolare, in
una struttura
immobiliare unitaria.
In tal caso l’esercizio
può assumere
la denominazione
di "locanda".
3.
Gli affittacamere
devono assicurare
i seguenti servizi
minimi di ospitalità compresi
nel prezzo della
camera:
a) pulizia dei
locali ad ogni
cambio di cliente
ed almeno una
volta la settimana;
b) sostituzione
di biancheria
ad ogni cambio
di cliente ed
almeno una volta
la settimana;
c) fornitura
di energia elettrica,
acqua calda e
fredda e riscaldamento;
d) recapito postale
e telefonico.
4. Gli affittacamere
possono somministrare,
limitatamente
alle persone
alloggiate, alimenti
e bevande e,
su richiesta
del cliente,
provvedere al
rigoverno aggiuntivo
delle camere.
5.
Per i requisiti
tecnici, edilizi
ed igienico sanitari
si fa riferimento
all’articolo
3.
6.
Per gli obblighi
amministrativi
per lo svolgimento
dell’attività si
fa riferimento
al comma 4 dell’articolo
3.
7.
La legge regionale
22
aprile 1987,
n. 21, concernente "Disciplina
e classifica
provvisoria delle
strutture ricettive "1
stella - locanda",
a modifica ed
integrazione
della legge regionale
14 maggio 1984,
n. 22", è abrogata.
ARTICOLO 6
ESERCIZIO SALTUARIO
DEL SERVIZIO
DI ALLOGGIO E
PRIMA COLAZIONE
1. Coloro i quali,
nella casa in
cui abitan, offrono
un servizio di
alloggio e prima
colazione, per
non più di
tre camere con
un massimo di
sei posti letto,
con carattere
saltuario o per
periodi ricorrenti
stagionali, sono
tenuti a comunicare
al Comune la
data di inizio
e fine dell'attività.
2.
Il servizio
deve essere assicurato
avvalendosi della
normale organizzazione
familiare e fornendo
esclusivamente
a chi è alloggiato,
cibi e bevande
preconfezionati
per la prima
colazione.
3.
Le strutture
di cui al presente
articolo sono
inserite in specifico
elenco del quale
l'Ente Provinciale
per il Turismo
o l'Ente che
ne assumerà le
funzioni cura
la diffusione.
ARTICOLO 7
CASE ED APPARTAMENTI
PER VACANZE
1. Sono case
e appartamenti
per le vacanze
(C.A.V.) le unità abitative
ubicate nello
stesso comune
e delle quali
il gestore abbia
legittimamente,
a qualsiasi titolo,
la disponibilità anche
temporanea. Tali
unità abitative,
in numero non
inferiore a tre,
composte ciascuna
da uno o più locali,
devono essere
arredate e dotate
di servizi igienici
e cucina autonomi,
gestite unitariamente
in forma imprenditoriale
per l’affitto
a turisti, senza
offerta di servizi
imprenditoriali
per l’affitto
a turisti, senza
offerta di servizi
centralizzati
o prestazioni
di tipo alberghiero,
nel corso di
una o più stagioni.
2. Nelle C.A.V.
devono essere
assicurate le
seguenti prestazioni
essenziali:
a) fornitura
di energia elettrica,
acqua, gas e
riscaldamento
nei mesi invernali;
b) manutenzione
in condizioni
di efficienza
degli impianti
tecnologici;
c) pulizia dei
locali ad ogni
cambio di cliente;
d) accoglienza
e recapito del
cliente.
3.
Nelle C.A.V.
possono ulteriormente
essere forniti
servizi e prestazioni,
quali, tra l’altro:
a) pulizia dei
locali durante
il soggiorno
dei clienti;
b) fornitura
e cambio di biancheria;
c) utilizzo di
attrezzature
di svago e sport.
4.
La gestione
di case ed appartamenti
per vacanze non
può comprendere
la somministrazione
di cibi e bevande.
5.
Le strutture
in cui si esercita
l’attività ricettiva
individuate nel
comma 1 devono
possedere i requisiti
igienico-sanitari
ed edilizi previsti
dalle normative
vigenti per i
locali di civile
abitazione.
6.
L'esercizio
di C.A.V. secondo
le modalità previste
dal presente
capo, non comporta
modifica di destinazione
d'uso ai fini
urbanistici delle
strutture immobiliari
impiegate.
7.
Nelle case
ed appartamenti
per vacanze non
può essere
fornita ospitalità per
un periodo inferiore
a sette giorni
consecutivi o
superiore a tre
mesi consecutivi.
8.
Per speciali
esigenze connesse
a festività o
manifestazioni
di interesse
locale, il sindaco
può, con
provvedimenti
motivati, consentire
deroghe al limite
di cui al precedente
comma 7.
ARTICOLO 8
TUSIRMO RURALE
1. Per turismo
rurale si intende
quel complesso
di attività di
ricezione, di
ristorazione,
di organizzazione
del tempo libero
e di prestazione
di ogni altro
servizio finalizzato
alla fruizione
turistica dei
beni naturalistici,
ambientali e
culturali del
territorio rurale
extraurbano.
2.
L'attività di
turismo rurale
deve essere svolta
nel rispetto
delle seguenti
condizioni:
a) offerta di
ricezione e ristorazione
esercitata in
fabbricati rurali
già esistenti
ovvero nei punti
di ristoro di
cui all'articolo
10 delle direttive
per le zone agricole,
adottate dalla
Regione Sardegna
in attuazione
della legge regionale
22 dicembre 1989,
n. 45, e successive
modifiche e integrazioni,
da realizzarsi,
secondo le tipologie
edificatorie
rurali locali,
nelle aree extra
urbane agricole
come individuate
nel Piano urbanistico
comunale;
b) ristorazione
con pietanze
tipiche della
gastronomia regionale,
preparate in
prevalenza con
l'impiego di
materie prime
di produzione
locale;
c) allestimento
degli ambienti
con arredi caratteristici
delle tradizioni
locali ed in
particolare della
cultura rurale
della zona.
3.
Il termine "turismo
rurale" è riservato
esclusivamente
alle attività di
turismo rurale
svolte ai sensi
della presente
legge.
ARTICOLO 9
SOGGETTI LEGITTIMATI
ALL’ESERCIZIO
DEL TURISMO RURALE
1. Possono svolgere
attività di
turismo rurale
alle condizioni
di cui al comma
2 dell'articolo
7 i seguenti
operatori:
a) gestori di
strutture ricettive
alberghiere e
di ristorazione,
singoli od associati,
autorizzati all'esercizio
dell'attività ai
sensi delle vigenti
leggi nazionali
e regionali e
iscritti negli
appositi registri
delle Camere
di commercio,
industria, artigianato
e agricoltura;
b) gestori di
servizi di organizzazione
e di supporto
alle attività sportive
all'aria aperta
e del tempo libero,
iscritti negli
appositi albi
professionali
e negli specifici
registri delle
Camere di commercio,
industria, artigianato
e agricoltura.
ARTICOLO 10
INCENTIVI PER
L’ATTIVITA’ DI
TURISMO RURALE
E VINCOLO DI
DESTINAZIONE
1. I soggetti
che intendono
praticare l'attività di
turismo rurale
possono accedere
agli interventi
creditizi previsti
dalla legge regionale
14 settembre
1993, n. 40 "Interventi
creditizi a favore
dell'industria
turistica".
Alle opere agevolate
in base al presente
articolo si applica
l'articolo 12
della legge regionale
n. 40 del 1993
e la legge regionale
11 marzo 1998,
n. 9.
ARTICOLO 11
RESIDENCE
1. I residence
sono strutture
ricettive gestite
unitariamente
in forma imprenditoriale
che offrono alloggio
e servizi in
unità composte
da uno o più locali
arredati, forniti
di servizi igienici
e di cucina.
2.
Le unità abitative,
in un numero
non inferiore
a sette, sono
ubicate in stabili
a corpo unitario
o a più corpi,
ovvero in parti
di stabili ovvero
in dipendenze
che devono essere
ubicate a non
più di
cento metri di
distanza dalla
sede principale
in modo da conservare
l'unitarietà della
gestione e dell'utilizzo
dei servizi.
3.
I residence
articolati su
più corpi
o unità abitative
insistenti su
un'unica area,
a tale scopo
riservata ed
attrezzata, e
caratterizzati
dalla centralizzazione
dei servizi,
possono assumere
la denominazione
di "Villaggio
Residence".
4.
Nei residence
non può essere
fornita ospitalità per
periodi inferiori
a sette giorni
consecutivi.
5.
Per particolari
periodi dell'anno
o per speciali
esigenze connesse
a festività o
manifestazioni
di interesse
locale il Sindaco
può, con
provvedimenti
motivati, consentire
deroghe al limite
di cui al comma
4.
ARTICOLO 12
APERTURA STAGIONALE
DEI RESIDENCE
1. I residence
possono essere
autorizzati ad
avere apertura
stagionale.
2.
L'apertura
stagionale
non
può essere
inferiore a quattro
mesi continuativi,
salvo diverse
norme comunali.
3. E' fatto
obbligo al titolare
o al gestore
dell'esercizio
di indicare annualmente
l'arco temporale
di apertura del
residence.
CAPO III
CLASSIFICAZIONE
E MODALITÀ DI
ESERCIZIO
ARTICOLO 13
REQUISITI E CARATTERISTICHE
TECNICHE
1. I requisiti
e le caratteristiche
tecniche delle
case per ferie,
ostelli per la
gioventù,
esercizi di affittacamere,
case e appartamenti
per vacanze,
alloggi turistico-rurali
e residence sono
riportati, per
ciascuna tipologia,
nell'allegato
A alla presente
legge.
ARTICOLO 14
CLASSIFICAZIONE
1. Gli esercizi
di affittacamere
e le case e gli
appartamenti
per vacanze sono
classificati
dal Comune nelle
categorie I,
II e III in relazione
ai requisiti
posseduti secondo
la tabella di
cui all'allegato
B.
2.
Le case per
ferie e gli ostelli
per la gioventù sono
classificati
di III categoria
secondo la predetta
tabella.
3.
L'attribuzione
di un livello
di classificazione è obbligatoria
e precede il
rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio
dell'attività.
4. I residence
sono classificati
in tre diverse
categorie contrassegnate
in ordine decrescente
I, II e III in
relazione ai
requisiti posseduti,
valutati secondo
quanto previsto
nella tabella
di cui all'allegato
C.
5. L'attribuzione
della categoria
di classificazione
avviene mediante
l'accertamento
della rispondenza
sia della struttura
ricettiva alle
caratteristiche
strutturali prescritte
sia della tipologia
di servizi che
il richiedente
si impegna a
fornire alla
clientela.
6. Il segno
distintivo corrispondente
alla tipologia
e alla classificazione
assegnata, nella
forma riportata
nell'allegato
D alla presente
legge, deve essere
ben visibile
sia all'esterno
che all'interno
della struttura
ricettiva.
ARTICOLO 15
AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO
1. L'apertura
e la gestione
delle strutture
ricettive di
cui al capo II è subordinata
al rilascio dell'autorizzazione
da parte del
Sindaco del Comune
nel quale è ubicata
la struttura
ricettiva nel
rispetto delle
norme contenute
nella Legge 7
agosto 1991,
n. 241, e secondo
le procedure
riportate per
ciascuna tipologia
ricettiva nell'allegato
E alla presente
legge.
2.
Il Sindaco
provvede al
rilascio
dell'autorizzazione
all'esercizio
delle attività di
cui alla presente
legge dopo aver
accertato che:
a) sussistano,
per ciascun tipo
di struttura,
le caratteristiche
ed i requisiti
richiesti dai
precedenti articoli;
b) sussistano,
per il titolare
o gestore, i
requisiti soggettivi
di cui al testo
unico delle leggi
di pubblica sicurezza,
approvato con
regio decreto
18 giugno 1931,
n. 773 e l'iscrizione
nella sezione
speciale del
registro di cui
alla Legge 11
giugno 1971,
n. 426 sulla
disciplina del
commercio, istituita
dalla Legge 17
maggio 1983,
n. 217.
3.
L'accertamento
dei predetti
requisiti è effettuato
sulla base della
prescritta documentazione
prodotta e anche
mediante appositi
sopralluoghi.
4. La denominazione
dei nuovi esercizi
ricettivi e le
eventuali variazioni
alle denominazioni
degli esercizi
esistenti devono
essere preventivamente
approvate dal
Sindaco del Comune
competente al
fine di evitare
omonimie fra
i diversi esercizi
e di non consentire
l'inserimento
nelle denominazioni
stesse di indicazioni
atte a creare
incertezze sulla
natura e sul
livello di classificazione
degli esercizi.
ARTICOLO 16
VALIDITA’ E
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L'autorizzazione,
anche per gli
esercizi di attività stagionale, è rinnovata
annualmente mediante
pagamento della
tassa di concessione
regionale e delle
altre eventuali
tasse a qualunque
titolo dovute.
ARTICOLO 17
DIFFIDA, SOSPENSIONE,
REVOCA E CESSAZIONE
1. L'autorizzazione
all'esercizio
delle strutture
ricettive di
cui alla presente
legge è sospesa
o revocata dal
Comune quando
venga meno anche
uno dei requisiti
strutturali o
soggettivi o
gestionali in
base ai quali è stata
rilasciata.
2.
Nei casi di
violazioni
per le quali è prevista
l'applicazione
di sanzioni amministrative
il Comune può,
previa diffida,
contemporaneamente
sospendere l'autorizzazione
da cinque a trenta
giorni.
3.
Il titolare
dell'autorizzazione
può, entro
il termine perentorio
di sette giorni
dal ricevimento
della diffida,
formulare per
iscritto proprie
osservazioni.
4.
Nei casi di
recidiva l'autorizzazione è revocata.
5.
Il titolare
di una delle
autorizzazioni
previste dalla
presente legge
che intenda sospendere
temporaneamente
l'attività deve
darne preventivo
avviso al Comune
e indicarne il
motivo e la durata.
6.
La sospensione
temporanea non
può essere
superiore a sei
mesi prorogabili
dal Comune di
altri sei mesi,
per fondati e
accertati motivi;
trascorso tale
termine l'attività si
intende definitivamente
cessata e l'autorizzazione è revocata.
7. L'obbligo
di avviso sussiste
anche nei casi
di cessazione.
8. L'autorizzazione
resta ugualmente
sospesa per tutto
il tempo necessario
all'ultimazione
di eventuali
lavori disposti
ai sensi dell'articolo
31, lett. b),
c) e d) della
Legge 5 agosto
1978, n. 457,
dal proprietario
dell'immobile.
ARTICOLO 18
COMUNICAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI
1. Il Comune è tenuto
a dare immediata
comunicazione
del rilascio
dell'autorizzazione
di cui alla presente
legge nonché delle
diffide, sospensioni,
revoche e cessazioni
all'Assessorato
regionale del
turismo, nonché,
nelle more dell’approvazione
di una legge
regionale che
ridefinisca la
ripartizione
delle competenze
amministrative
in materia turistica
a norma dell’articolo
31 della legge
regionale 23
agosto 1995 n.
20, all'Ente
Provinciale per
il Turismo competente
per territorio.
2.
I Comuni sono
tenuti a
trasmettere all'Assessorato
regionale del
turismo ed all'Ente
provinciale per
il turismo competente
per territorio,
così come
previsto dal
precedente comma
1, l'elenco delle
strutture ricettive
autorizzate,
distinte per
tipologia, con
l'indicazione
della rispettiva
capacità ricettiva
e della classifica
assegnata. Gli
stessi Comuni
sono altresì tenuti
a trasmettere
all'Assessorato
regionale del
turismo ed all'Ente
Provinciale per
il Turismo competente
per territorio,
così come
previsto dal
comma 1, ogni
sei mesi, un
prospetto riepilogativo
dal quale risultino
le imprese C.A.V.
con l'indicazione
numerica e tipologica
delle strutture
immobiliari impiegate.
3.
L'Assessorato
regionale del
turismo provvede
alla compilazione
e alla pubblicazione
annuale, nel
Bollettino Ufficiale
della Regione,
dell'elenco degli
esercizi ricettivi
in attività di
cui alla presente
legge.
ARTICOLO 19
DENUNCIA E PUBBLICITA’ DEI
PREZZI
1. I prezzi delle
case per ferie,
ostelli per la
gioventù,
esercizi di affittacamere,
residence, case
ed appartamenti
per vacanze,
sono comunicati
dai titolari
o dai gestori
degli esercizi
all'Assessorato
regionale del
turismo e al
comune secondo
le disposizioni
di cui alla Legge
25 agosto 1991,
n. 284, al Decreto
del Ministro
del Turismo e
dello Spettacolo
16 ottobre 1991
e al decreto
dell'Assessore
regionale del
turismo, artigianato
e commercio 9
settembre 1992,
entro il 1° marzo
ed il 1° ottobre
di ogni anno.
2. La mancata
denuncia dei
prezzi entro
la data prescritta
comporta l'obbligo
dell'applicazione
degli ultimi
prezzi regolarmente
comunicati.
3.
Ferma restando
l'applicazione
della normativa
statale e regionale
vigente in materia,
le tabelle ed
i cartellini
con l'indicazione
dei prezzi praticati
nonché le
classificazioni
attribuite devono
essere esposti
in modo ben visibile
in ciascuna camera
o unità abitativa
e nel locale
di ricevimento
degli ospiti.
ARTICOLO 20
USO OCCASIONALE
DI IMMOBILI A
FINI RICETTIVI
1. L'uso occasionale
di immobili a
fini ricettivi
da parte di soggetti
privati deve
essere comunicato,
ai fini statistici,
entro cinque
giorni successivi
al Comune competente
per territorio.
2.
L'uso occasionale,
e per periodi
non superiori
ai sessanta giorni,
da parte dei
soggetti pubblici
o delle associazione
del tempo libero
senza finalità di
lucro, di immobili
non destinati
abitualmente
a ricettività collettiva, è consentito
in deroga alle
disposizioni
di cui alla presente
legge, previo
nulla-osta del
Comune.
3.
Il Comune concede
il nulla-osta
limitatamente
al periodo di
utilizzo dopo
aver accertato
le finalità sociali
dell'iniziativa
e la presenza
dei requisiti
igienico-sanitari
e di sicurezza
in relazione
al numero degli
utenti e al tipo
di attività.
ARTICOLO 21
VIGILANZA E CONTROLLO
1. Ferme restando
le competenze
delle autorità di
pubblica sicurezza,
le funzioni di
vigilanza e controllo
sull'osservanza
delle disposizioni
contenute nella
presente legge
sono esercitate
dal Comune.
2.
La Regione
può esercitare
controlli ispettivi
a mezzo di proprio
personale o tramite
gli Enti Provinciali
per il Turismo
competenti per
territorio, così come
previsto dal
comma 1 dell'articolo
18.
ARTICOLO 22
SANZIONI
1. E' soggetto
all'applicazione
di una sanzione
pecuniaria amministrativa,
da lire 500.000
a lire 3.000.000
il titolare di
un esercizio
ricettivo che:
a) svolga una
delle attività disciplinate
dalla presente
legge senza l'autorizzazione
richiesta ovvero
senza essere
in possesso dei
requisiti o avere
effettuato le
previste comunicazioni;
b) non esponga
il segno distintivo
o una o più delle
altre indicazioni
prescritte dalla
presente legge;
c) nel segno
distintivo esposto
faccia risultare
indicazioni non
corrispondenti
a quelle riconosciute
dal Comune;
d) al di fuori
delle ipotesi
previste alle
precedenti lettere
b) e c), attribuisca
al proprio esercizio,
con scritti o
stampati ovvero
pubblicamente
in qualsiasi
altro modo, una
tipologia, una
classificazione
o requisiti diversi
da quelli propri
dell'esercizio;
e) non faccia
pervenire la
denuncia di cui
all'articolo
19 o vi esponga
elementi non
veritieri;
f) non fornisca
al Comune le
informazioni
richieste o non
consenta gli
accertamenti
disposti ai fini
della classificazione;
g) doti le unità abitative
destinate agli
ospiti di un
numero di posti
letto superiore
