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Legge B&B Sardegna

Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast

Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27
Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22

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CAPO I
OGGETTO


ARTICOLO 1
OGGETTO
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di aziende ricettive ed in particolare:
a) case per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) esercizi di affittacamere;
d) case e appartamenti per vacanze;
e) alloggi turistico-rurali;
f) residence;
g) alberghi diffusi nei centri storici di cui alla legge regionale n. 22 del 1984, come modificata dall'articolo 25 della presente legge.

CAPO II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE – DEFINIZIONE E CARATTERISITCHE



ARTICOLO 2

CASE PER FERIE
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti degli enti di cui al comma 1; tale attività può essere svolta solo sulla base di apposita convenzione tra le aziende che consentao di perseguire le finalità di cui al comma 1.
3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.

ARTICOLO 3
REQUISITI TECNICI, EDILIZI ED IGIENICO-SANITARI DELLE CASE PER FERIE
1. La superficie minima delle camere ad uno o più letti, l’altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l’accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al R.D. 24 maggio 1920, n. 1102 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio telefonico ed adeguati spazi "comuni".
4. L’esercizio dell’attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune. L’autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il regolamento interno per l’uso della struttura;
d) il periodo di apertura e di chiusura.
5. L’autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande, limitatamente alle persone alloggiate.

ARTICOLO 4
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni, operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.
2. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa convenzione con l’ente proprietario.
3. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.
4. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento al precedente articolo 3.
5. Per quanto riguarda gli obblighi amministrativi si fa riferimento al comma 4 dell’articolo 3.

ARTICOLO 5
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari.
2. L’attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l’esercizio può assumere la denominazione di "locanda".
3. Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
b) sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) recapito postale e telefonico.
4. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere al rigoverno aggiuntivo delle camere.
5. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento all’articolo 3.
6. Per gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività si fa riferimento al comma 4 dell’articolo 3.
7. La legge regionale 22 aprile 1987, n. 21, concernente "Disciplina e classifica provvisoria delle strutture ricettive "1 stella - locanda", a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22", è abrogata.

ARTICOLO 6
ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE
1. Coloro i quali, nella casa in cui abitan, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al Comune la data di inizio e fine dell'attività.
2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione.
3. Le strutture di cui al presente articolo sono inserite in specifico elenco del quale l'Ente Provinciale per il Turismo o l'Ente che ne assumerà le funzioni cura la diffusione.

ARTICOLO 7
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
1. Sono case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) le unità abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi imprenditoriali per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.
2. Nelle C.A.V. devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:
a) fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nei mesi invernali;
b) manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici;
c) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente;
d) accoglienza e recapito del cliente.
3. Nelle C.A.V. possono ulteriormente essere forniti servizi e prestazioni, quali, tra l’altro:
a) pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti;
b) fornitura e cambio di biancheria;
c) utilizzo di attrezzature di svago e sport.
4. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
5. Le strutture in cui si esercita l’attività ricettiva individuate nel comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative vigenti per i locali di civile abitazione.
6. L'esercizio di C.A.V. secondo le modalità previste dal presente capo, non comporta modifica di destinazione d'uso ai fini urbanistici delle strutture immobiliari impiegate.
7. Nelle case ed appartamenti per vacanze non può essere fornita ospitalità per un periodo inferiore a sette giorni consecutivi o superiore a tre mesi consecutivi.
8. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale, il sindaco può, con provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite di cui al precedente comma 7.

ARTICOLO 8
TUSIRMO RURALE
1. Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano.
2. L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano urbanistico comunale;
b) ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale;
c) allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.
3. Il termine "turismo rurale" è riservato esclusivamente alle attività di turismo rurale svolte ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 9
SOGGETTI LEGITTIMATI ALL’ESERCIZIO DEL TURISMO RURALE
1. Possono svolgere attività di turismo rurale alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 i seguenti operatori:
a) gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


ARTICOLO 10

INCENTIVI PER L’ATTIVITA’ DI TURISMO RURALE E VINCOLO DI DESTINAZIONE
1. I soggetti che intendono praticare l'attività di turismo rurale possono accedere agli interventi creditizi previsti dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 "Interventi creditizi a favore dell'industria turistica". Alle opere agevolate in base al presente articolo si applica l'articolo 12 della legge regionale n. 40 del 1993 e la legge regionale 11 marzo 1998, n. 9.

ARTICOLO 11
RESIDENCE
1. I residence sono strutture ricettive gestite unitariamente in forma imprenditoriale che offrono alloggio e servizi in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina.
2. Le unità abitative, in un numero non inferiore a sette, sono ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabili ovvero in dipendenze che devono essere ubicate a non più di cento metri di distanza dalla sede principale in modo da conservare l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.
3. I residence articolati su più corpi o unità abitative insistenti su un'unica area, a tale scopo riservata ed attrezzata, e caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi, possono assumere la denominazione di "Villaggio Residence".
4. Nei residence non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni consecutivi.
5. Per particolari periodi dell'anno o per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale il Sindaco può, con provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite di cui al comma 4.

ARTICOLO 12
APERTURA STAGIONALE DEI RESIDENCE
1. I residence possono essere autorizzati ad avere apertura stagionale.
2. L'apertura stagionale non può essere inferiore a quattro mesi continuativi, salvo diverse norme comunali.
3. E' fatto obbligo al titolare o al gestore dell'esercizio di indicare annualmente l'arco temporale di apertura del residence.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO


ARTICOLO 13
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE
1. I requisiti e le caratteristiche tecniche delle case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, alloggi turistico-rurali e residence sono riportati, per ciascuna tipologia, nell'allegato A alla presente legge.

ARTICOLO 14
CLASSIFICAZIONE
1. Gli esercizi di affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze sono classificati dal Comune nelle categorie I, II e III in relazione ai requisiti posseduti secondo la tabella di cui all'allegato B.
2. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù sono classificati di III categoria secondo la predetta tabella.
3. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria e precede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. I residence sono classificati in tre diverse categorie contrassegnate in ordine decrescente I, II e III in relazione ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato C.
5. L'attribuzione della categoria di classificazione avviene mediante l'accertamento della rispondenza sia della struttura ricettiva alle caratteristiche strutturali prescritte sia della tipologia di servizi che il richiedente si impegna a fornire alla clientela.
6. Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato D alla presente legge, deve essere ben visibile sia all'esterno che all'interno della struttura ricettiva.

ARTICOLO 15
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
1. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive di cui al capo II è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune nel quale è ubicata la struttura ricettiva nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7 agosto 1991, n. 241, e secondo le procedure riportate per ciascuna tipologia ricettiva nell'allegato E alla presente legge.
2. Il Sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alla presente legge dopo aver accertato che:
a) sussistano, per ciascun tipo di struttura, le caratteristiche ed i requisiti richiesti dai precedenti articoli;
b) sussistano, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e l'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio, istituita dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217.
3. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato sulla base della prescritta documentazione prodotta e anche mediante appositi sopralluoghi.
4. La denominazione dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal Sindaco del Comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.

ARTICOLO 16
VALIDITA’ E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L'autorizzazione, anche per gli esercizi di attività stagionale, è rinnovata annualmente mediante pagamento della tassa di concessione regionale e delle altre eventuali tasse a qualunque titolo dovute.

ARTICOLO 17
DIFFIDA, SOSPENSIONE, REVOCA E CESSAZIONE
1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge è sospesa o revocata dal Comune quando venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi o gestionali in base ai quali è stata rilasciata.
2. Nei casi di violazioni per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative il Comune può, previa diffida, contemporaneamente sospendere l'autorizzazione da cinque a trenta giorni.
3. Il titolare dell'autorizzazione può, entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della diffida, formulare per iscritto proprie osservazioni.
4. Nei casi di recidiva l'autorizzazione è revocata.
5. Il titolare di una delle autorizzazioni previste dalla presente legge che intenda sospendere temporaneamente l'attività deve darne preventivo avviso al Comune e indicarne il motivo e la durata.
6. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal Comune di altri sei mesi, per fondati e accertati motivi; trascorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione è revocata.
7. L'obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione.
8. L'autorizzazione resta ugualmente sospesa per tutto il tempo necessario all'ultimazione di eventuali lavori disposti ai sensi dell'articolo 31, lett. b), c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, dal proprietario dell'immobile.

ARTICOLO 18
COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
1. Il Comune è tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui alla presente legge nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni all'Assessorato regionale del turismo, nonché, nelle more dell’approvazione di una legge regionale che ridefinisca la ripartizione delle competenze amministrative in materia turistica a norma dell’articolo 31 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20, all'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio.
2. I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo ed all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, così come previsto dal precedente comma 1, l'elenco delle strutture ricettive autorizzate, distinte per tipologia, con l'indicazione della rispettiva capacità ricettiva e della classifica assegnata. Gli stessi Comuni sono altresì tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo ed all'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio, così come previsto dal comma 1, ogni sei mesi, un prospetto riepilogativo dal quale risultino le imprese C.A.V. con l'indicazione numerica e tipologica delle strutture immobiliari impiegate.
3. L'Assessorato regionale del turismo provvede alla compilazione e alla pubblicazione annuale, nel Bollettino Ufficiale della Regione, dell'elenco degli esercizi ricettivi in attività di cui alla presente legge.

ARTICOLO 19
DENUNCIA E PUBBLICITA’ DEI PREZZI
1. I prezzi delle case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, residence, case ed appartamenti per vacanze, sono comunicati dai titolari o dai gestori degli esercizi all'Assessorato regionale del turismo e al comune secondo le disposizioni di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 284, al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo 16 ottobre 1991 e al decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio 9 settembre 1992, entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno.
2. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.
3. Ferma restando l'applicazione della normativa statale e regionale vigente in materia, le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati nonché le classificazioni attribuite devono essere esposti in modo ben visibile in ciascuna camera o unità abitativa e nel locale di ricevimento degli ospiti.

ARTICOLO 20
USO OCCASIONALE DI IMMOBILI A FINI RICETTIVI
1. L'uso occasionale di immobili a fini ricettivi da parte di soggetti privati deve essere comunicato, ai fini statistici, entro cinque giorni successivi al Comune competente per territorio.
2. L'uso occasionale, e per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti pubblici o delle associazione del tempo libero senza finalità di lucro, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, è consentito in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla-osta del Comune.
3. Il Comune concede il nulla-osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività.

ARTICOLO 21
VIGILANZA E CONTROLLO
1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono esercitate dal Comune.
2. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale o tramite gli Enti Provinciali per il Turismo competenti per territorio, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 18.

ARTICOLO 22
SANZIONI
1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da lire 500.000 a lire 3.000.000 il titolare di un esercizio ricettivo che:
a) svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge senza l'autorizzazione richiesta ovvero senza essere in possesso dei requisiti o avere effettuato le previste comunicazioni;
b) non esponga il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dalla presente legge;
c) nel segno distintivo esposto faccia risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal Comune;
d) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere b) e c), attribuisca al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una tipologia, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;
e) non faccia pervenire la denuncia di cui all'articolo 19 o vi esponga elementi non veritieri;
f) non fornisca al Comune le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
g) doti le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore