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Legge B&B Toscana

Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42
Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo 3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

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La Regione Toscana non prevede ufficialmente la tipologia di strutture extra-alberghiere denominate "Bed & Breakfast".
La Regione Toscana tuttavia ha pubblicato una legge-quadro regionale sul turismo:

LEGGE REGIONALE
23 marzo 2000, n. 42
Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo 3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

Gli articoli per l'Affittacamere (e il B&B) sono dal 54 al 61.
Alla Sezione III del titolo II si parla di ciò che a noi interessa: strutture ricettive extralberghiere con la caratteristica della civile abitazione. Questa legge non definisce l'attività di Bed & Breakfast, ma solo quella di Affittacamere professionale (art. 55), Affittacamere non professionale e senza partita IVA (art. 61) e delle residenze d'epoca (art. 58). Secondo l'art. 60 della presente legge, la partita IVA è necessaria solo se l'attività è esercitata in forma di impresa...(a Voi la capacità di risultare gestori di un attività non organizzata e saltuaria).
Quindi senza Partita IVA e senza iscrizione al R.E.C. si può gestire un'attività di Affittacamere, con somministrazione di alimenti o senza.
Si comprende che si può chiamare l'attività in Toscana "Bed & Breakfast", purchè dia la colazione al mattino: infatti non si contravviene con ciò a nessuna norma regionale che regola il fenomeno del Bed & Breakfast (appunto perchè questa dicitura non appare in nessuna legge).
Attenzione al regolamento di igiene: pare che ci siano difficoltà nell'apertura di B&B anche non professionale in alcuni comuni della Toscana (tra le escluse da questo problema c'è Firenze che permette la somministrazione del breakfast confezionato o comunque comperato dal gestore presso i negozi di pasticceria ecc) per problemi legati agli aspetti sanitari. In pratica, le ASL concedono il nulla osta solo a chi abbia (caso unico in Italia per le attività ricettive non professionali):
- un frigorifero
- una lavastoviglie con funzionamento a 82°
- un lavello a pedale in cucina
- il tesserino sanitario
Per la somministrazione di alimenti al mattino, quindi, non si possono dare alimenti, neanche confezionati o non manipolati, come recitano altre leggi regionali in materia più avvedute, a meno che il Sindaco del Comune di interesse non abbia promulgato un regolamento locale che lo consenta. Informatevi se ciò è stato fatto, altrimenti, senza le caratteristiche su descritte dalla ASL non si possono somministrare colazioni!
In realtà la prassi dimostra che molti gestori di B&B già di fatto somministrano la colazione offrendo ai loro ospiti alimenti comperati presso gli artigiani locali (panetterie, pasticcerie, supermercati ecc.).